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Il Centro Estetico a Milano alle prese con i requisiti Igienico Sanitari in fase di Apertura

leonardo8 Centri Estetici 17 February 2022

In tema di regolamentazione delle norme igienico sanitarie che devono essere rispettate per aprire un nuovo centro Estetico come é accaduto ad esempio per www.estetistaeleonoramilano.it , si ricorda di assicurarsi di verificare le specifiche emanate dal proprio comune di Milano o dalla regione che possono implementare e/o differenziarsi da quelle a livello nazionale, per le quali si riportano le più essenziali a seguire.

ALTEZZE MEDIE PONDERALI DEL CENTRO ESTETICO:

vengono regolate dall’art. 3.4.7 del Regolamento di Igiene e devono seguire i seguenti standard:

  • non meno di 270 cm per Centri Estetici dove il personale ed i clienti risiedono in modo continuativo ,
  • non meno di 210 cm per tutte le aree di disimpegno, compresi i corridoi 
  • non meno di 240 cm per i locali adibiti a spogliatoi ed ai servizi igienici,
  • per le aree presenti presso interrati e/o seminterrati invece necessita richiedere presso l’ ASL la deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n° 303/56), solamente nel caso in cui si abbiano dei soci , oppure dei dipendenti.

L’area necessaria per svolgere l’attività per la prima postazione di lavoro, deve essere di almeno 15 metri quadri, mentre tutte quelle successive devono essere di almeno 5 ognuna ed ai sensi degli art. 3.4 47 e 3.4 48 del regolamento di igiene, un salone con pareti divisorie a tutta altezza, deve essere di non meno di 9 mq.

Sarà sempre necessario avere un impianto del trattamento dell’aria che abbia la dichiarazione di conformità e relazione tecnica secondo quanto disposto sempre negli art. 3.4.47 e 3.4.48 , questo quando i locali siano privi di areazione diretta e secondo i regolamenti che stabiliscono debba essere usufruibile grazie a serramenti che dotati di apertura, come riportato nell’art. 3.4 21 che indica anche come 1/10 di dimensione rispetto all’area del pavimento.

IL CENTRO ESTETICO E LA DOTAZIONE ESSENZIALE PREVISTA DEL REGOLAMENTO D’IGIENE TIPO DELL’ART. 3.12.9 –

Il centro Estetico deve essere dotato di un arredamento che sia funzionale all’attività lavorativa, compreso l’alloggiamento delle attrezzature, che sia inoltre anche pulibile facilmente.

La biancheria pulita deve essere separata da quella da gettare e dagli altri rifiuti, tramite contenitori richiudibili.

LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI DELLE ESTETISTE: LE DICHIARAZIONI –

Le certificazioni UNI_CEI corredate di schede tecniche sono necessarie per le apparecchiature di tipo elettromeccanico che vengono utilizzate dalle estetiste

L’impianto elettrico limitatamente ai subentri può essere senza alcuna modifica ai sensi della L. 46/90 mentre per i nuovi esercizi deve essere conforme mediante dichiarazione appropriata ai sensi del D.M. 37 del 2008

Le apparecchiature oppure gli impianti a Gas, unicamente per i subentri possono risultare privi di alcuna modifica ai sensi della L. 46/90, invece per quanto riguarda le nuove attività devono essere conformi tramite dichiarazione ai sensi del D.M. 37 del 2008

ATTREZATURE DA LAVORO DELL’ESTETISTA: STERILIZZAZIONE / DISINFEZIONE –

Le attività delle Estetiste, all’interno dei loro Saloni, hanno la necessità di avere tutto l’occorrente che serve per la disinfezione degli attrezzi da lavoro, salvo ovviamente quelli monouso.

Si dovrà anche eseguire l’adeguata procedura di sterilizzazione e disinfezione per tutta quanta la strumentazione e le attrezzature da lavoro in suso.

La materia nella sua interezza, é inquadrata dalla legge 1/90 – decreto 206 del 2015.

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